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Roma, 2 maggio 2011
Circolare n. 81/2011
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – Testo Unico sul SISTRI –
D.M. 18.2.2011, n.52, su S.O. alla G.U. n. 95 del 26.4.2011.
Il Ministero
dell’Ambiente ha approvato il Testo Unico sul SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che riunifica
in un solo provvedimento i cinque decreti finora emanati in materia (dal primo
del 17.12.2009 all’ultimo del 22.12.2010).
Il Testo Unico
coordina le norme esistenti senza introdurre novità di rilievo ad eccezione
dello spostamento al 30 aprile (in precedenza 31 gennaio) del termine di pagamento
del contributo annuale di iscrizione al SISTRI. In particolare, salvo ulteriori
proroghe dell’ultima ora, viene confermata la data dell’1 giugno p.v. per
l’avvio a regime del SISTRI con contestuale entrata in vigore dalla stessa data
delle sanzioni per gli operatori che non adottano il nuovo sistema o commettono
errori nel suo utilizzo.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le
n. 234/2010 |
Responsabile
di Area |
Causa la sua
voluminosità il DM n. 52/2011 è riportato senza gli allegati |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. 95 del 26.4.2011 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione
del sistema di
controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189
del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152
e dell'articolo 14-bis
del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
A d o t
t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Entrata in funzione e gestione del
sistema di
controllo della tracciabilita'
dei rifiuti - SISTRI
1. La data di avvio
dell'operativita' del SISTRI e' il 1°
ottobre
2010.
2. Il SISTRI e'
gestito dal Comando
carabinieri per
dell'Ambiente.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni
di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e
successive modificazioni, integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano
nazionale»: le associazioni imprenditoriali presenti
nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge
30
dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;
b) «delegato»: il soggetto
che, nell'ambito dell'organizzazione
aziendale, e'
delegato dall'ente o
impresa all'utilizzo e alla
custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali
di accesso al SISTRI ed e' attribuito il certificato
per la firma
elettronica. Qualora l'ente
o impresa non
abbia indicato, nella
procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di
accesso al
SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti
al rappresentante legale dell'ente o impresa;
c) «dipendenti»: il
numero di addetti, ossia delle persone occupate
nell'unita' locale dell'ente o
dell'impresa con una
posizione di
lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo
parziale, con
contratto di apprendistato
o contratto di
inserimento, anche se
temporaneamente assente per servizio, ferie,
malattia, sospensione
dal lavoro, cassa integrazione
guadagni, eccetera. I
lavoratori
stagionali sono considerati come frazioni di unita'
lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso
di
frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore piu' vicino;
d) «dispositivo/i»: i
dispositivi di cui all'articolo 8,
comma 1,
ossia il dispositivo elettronico
per l'accesso in
sicurezza al
SISTRI, di seguito,
dispositivo USB, e/o
il dispositivo da
installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la
funzione
di monitorare il
percorso effettuato dal
veicolo durante il
trasporto, di seguito, dispositivo black
box;
e) «operatore/i»: i
soggetti rientranti nelle categorie di cui agli
articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al SISTRI,
nonche'
i
soggetti di cui all'articolo 4
che aderiscono al
SISTRI su base
volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema
di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo
n. 152
del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n.
205;
g) «siti di
distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
che provvederanno
alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri operatori
non
iscritti all'Albo nazionale
gestori ambientali, nonche' le
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale o
societa' di servizi di
diretta emanazione delle stesse, delegate, con
apposita convenzione, dalle
Camere di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere
ritirati i
dispositivi USB; 2) le
sezioni regionali e
provinciali dell'Albo
nazionale gestori ambientali,
istituite presso le
Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
dei capoluoghi di
Regione e delle
Province autonome di
Trento e di
Bolzano, che
provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori
tenuti
all'iscrizione al predetto Albo;
h) «titolare del/i
dispositivo/i»: ciascun operatore
obbligato ad
aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
i) «titolare della firma
elettronica»: la persona fisica
cui e'
attribuita la firma elettronica
e che ha
accesso al dispositivo
USBper la creazione
della firma elettronica;
l) «unita' locale»: l'impianto o l'insieme delle unita' operative
ubicato in luogo diverso
dalla sede legale,
nel quale l'ente
o
l'impresa esercita stabilmente una o piu'
attivita' economiche
dalle
quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso
la quale
vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.
Art. 3
Iscrizione obbligatoria al
SISTRI
1. Sono tenuti ad aderire
al SISTRI:
a) le imprese e gli enti
produttori di rifiuti speciali pericolosi,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma
8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) le imprese e
gli enti produttori
di rifiuti speciali
non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e
g) del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, che hanno piu' didieci dipendenti; le
imprese e gli
enti che effettuano
operazioni di recupero
o di smaltimento
di
rifiuti e che risultino produttori di rifiuti
di cui all'articolo
184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.
152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi
al SISTRI
anche come produttori indipendentemente dal numero dei
dipendenti;
c) le imprese e gli enti
che effettuano operazioni di recupero
o
smaltimento di rifiuti;
d) i commercianti e gli
intermediari di rifiuti;
e) i consorzi istituiti
per il recupero
o il riciclaggio
di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione
di tali
rifiuti per conto dei consorziati;
f) le imprese e gli enti
che raccolgono o
trasportano rifiuti
speciali a titolo professionale; nel
caso di trasporto
navale,
l'armatore o il noleggiatore
che effettuano il
trasporto o il
raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977,
n. 135,
delegato per gli
adempimenti relativi al
SISTRI dall'armatore o
noleggiatore medesimo;
g) nel caso di trasporto
intermodale marittimo di
rifiuti, il
terminalista concessionario dell'area portuale di cui
all'articolo 18
della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e l'impresa
portuale di cui
all'articolo 16 della citata legge n. 84 del
1994, ai quali
sono
affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco,
in attesa
del successivo trasporto;
h) nel caso di
trasporto intermodale ferroviario
di rifiuti, i
responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori
logistici
presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti
in attesa della presa in carico degli stessi da
parte dell'impresa
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
i)
i soggetti di cui
all'articolo 5.
ii)
Art. 4
Iscrizione facoltativa al
SISTRI
1. Possono aderire su
base volontaria al SISTRI:
a) le imprese e
gli enti produttori
di rifiuti speciali
non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c)
e d), del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, che non hanno piu' di
dieci dipendenti;
b) le imprese e
gli enti produttori
di rifiuti speciali
non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g) del
decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e
successive modificazioni,
diversi dai soggetti gia' tenuti ad
aderire in base all'articolo 3,
comma 1, lettera b);
c) le imprese e gli enti
che raccolgono e
trasportano i propri
rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma
8, del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni;
d) gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice
civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
e) le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti
speciali
non pericolosi derivanti
da attivita' diverse
da quelle di cui
all'articolo 184, comma
3, lettere c),
d) e g)
del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 5
Rifiuti urbani della regione
Campania
1. Al fine di attuare
quanto previsto all'articolo 2, comma
2-bis,
del decreto legge
6 novembre 2008,
n. 172, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti
agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai
soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, i Comuni, gli enti
e le imprese
che
gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione
Campania.
Art. 6
Iscrizione al SISTRI
1. Le modalita' di iscrizione
dell'operatore al SISTRI
sono
descritte
nell'allegato IA. Il
modulo di iscrizione
e' reso
disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
2. I soggetti di cui
agli articoli 3 e 5 si iscrivono
al SISTRI
prima di dare avvio alle attivita' o
al verificarsi dei presupposti
per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di
iscrizione.
3. I
Comuni, indipendentemente dal
numero di abitanti,
non
iscrivono le unita' locali con meno di
dieci dipendenti, ivi comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale
ipotesi
la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune
o
dall'unita' locale designata
dal medesimo, che,
ai fini della
determinazione del contributo di
iscrizione, somma il
numero dei
dipendenti della o delle unita'
locali, per le quali
effettua gli
adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui
non ci
sia nessuna unita' locale con piu' di dieci
dipendenti, si iscrive
comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle
singole unita'
locali.
4. Gli impianti comunali
o intercomunali ai quali vengono conferiti
rifiuti urbani e
che effettuano, in
regime di autorizzazione,
unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare
D15, si iscrivono
al SISTRI nella
categoria centro
raccolta/piattaforma
e versano il
contributo annuo previsto
indipendentemente dalla quantita' di
rifiuti urbani gestiti.
Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI
1. La copertura degli
oneri derivanti dalla
costituzione e dal
funzionamento del SISTRI,
a carico degli
operatori iscritti, e'
assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di
cui al
comma 1 e'
versato annualmente da
ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita' di
gestione dei
rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale.
In caso di unita'
locali per le quali e'
stato richiesto un
dispositivo USB per
ciascuna unita' operativa ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), il contributo e' versato per ciascun dispositivo USB
richiesto.
Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
versano il
contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito
al
trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui
all'articolo 212,
comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti versano
il contributo relativo alla categoria di produttori di
appartenenza e
il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto
di
rifiuti.
3. Il contributo
si riferisce all'anno
solare di competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del
servizio, e
deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni
successivi
il contributo e' versato entro il 30 aprile
dell'anno al quale
i
contributi si riferiscono. Qualora, al
momento del pagamento
del
contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti
occupato
si e' modificato rispetto all'anno precedente in
modo da incidere
sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il
numero
relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
indicati nell'Allegato II. L'ammontare del
contributo puo' essere
rideterminato annualmente con decreto del Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di
versamento da parte
degli operatori di
somme
maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in
eccesso
e' conguagliata a
valere sui contributi
dovuti per gli
anni
successivi. A tal fine
i predetti operatori
inoltrano apposita
domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando
il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.
6. Ai
sensi di quanto
previsto dall'articolo 14-bis
del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2009, n. 102,
i contributi sono
versati
all'entrata del bilancio dello
Stato per essere
riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al pertinente
capitolo dello stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Art. 8
Consegna dei dispositivi USB e black box
1. Una
volta perfezionata la
procedura di iscrizione,
agli
operatori iscritti vengono consegnati:
a) un dispositivo USB,
idoneo a
consentire la trasmissione
dei
dati, a firmare
elettronicamente le informazioni
fornite ed a
memorizzarle sul dispositivo stesso. e'
necessario dotarsi di un
dispositivo USB per ciascuna unita'
locale dell'ente o impresa e per
ciascuna attivita' di gestione
dei rifiuti svolta
all'interno
dell'unita' locale.
In caso di unita' locali nelle
quali sono
presenti unita' operative
da cui originano
in maniera autonoma
rifiuti, e' facolta' richiedere
un dispositivo USB
per ciascuna
unita' operativa.
Per le
attivita'
di raccolta e
trasporto dei
rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo USB
relativo alla
sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo USB
per ciascun
veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun
dispositivo
USB puo' contenere fino ad un massimo
di tre certificati elettronici
associati alle persone fisiche individuate, durante la procedura
di
iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di
cui al
presente regolamento. Tali certificati consentono
l'identificazione
univoca delle persone fisiche delegate e la generazione
delle loro
firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
b) per ciascun
dispositivo USB, l'identificativo utente,
username,
la password per l'accesso al sistema, la
password di sblocco
del
dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
c) un dispositivo black box da installarsi
su ciascun veicolo
a
motore che trasporta
rifiuti, con la
funzione di monitorare
il
percorso effettuato dal
medesimo. E' necessario dotarsi
di un
dispositivo black box per ciascun
veicolo in dotazione
all'ente o
impresa. La consegna e
l'installazione del dispositivo
black
box
avviene presso le officine autorizzate, il
cui elenco e' fornito
contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile
sul
sito internet www.sistri.it/. I costi
di installazione e per
l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli operatori.
Le modalita' di
individuazione delle officine
autorizzate e le
modalita' di ritiro ed
installazione del dispositivo black box
sono
indicate nell'Allegato IB.
2. Agli adempimenti di
cui al comma 1
provvedono le Camere
di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula
di un
Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei
costi
derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma
si
provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d),
della legge
29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita'
di cui al presente comma
le Camere di commercio
si avvalgono, previa
stipula di apposita
convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate
rappresentative sul piano nazionale o delle societa' di
servizi di
diretta emanazione delle stesse.
provinciali
dell'Albo nazionale gestori
ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e
successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al
comma
1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonche' per i
Comuni della Regione Campania
che effettuano la
raccolta e il
trasporto dei rifiuti urbani.
Alla copertura dei
costi derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si
provvede ai
sensi del comma 17 del predetto articolo 212.
4. Le imprese e gli enti
di cui all'articolo 212,
comma 5, del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti
speciali possono
dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede
legale secondo
quanto previsto al comma 1, lettera a), o,
in alternativa, di un
ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita'
locale, fermo restando
l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a
motore
adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di
dotarsi di
un dispositivo USB per
ciascuna unita' locale,
il contributo e'
versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare
il
contributo per ciascun veicolo a
motore adibito al
trasporto dei
rifiuti.
Art. 9
Dispositivi USB e black box
1. I dispositivi
restano di proprieta' del
SISTRI e vengono
affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso.
2. Al fine di consentire
la consultazione della Scheda
SISTRI -
AREA REGISTRO CRONOLOGICO
e delle singole
Schede SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita'
o la
sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati
e sono
resi disponibili in qualunque momento all'autorita'
di controllo che
ne faccia richiesta.
Art. 10
Videosorveglianza
1. Gli impianti di
discarica, gli impianti di
incenerimento dei
rifiuti nonche' gli impianti
di coincenerimento destinati
esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti
e ricadenti nel
campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133,
sono dotati di
apparecchiature idonee a
monitorare l'ingresso e
l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la
manutenzione e l'accesso
alle
apparecchiature cui al
comma 1 sono
riservati al personale
del
SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.
servizi di rete (elettrica o di connettivita'
dati) adeguato per il
funzionamento delle
predette apparecchiature di
monitoraggio, il
SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata
dal personale del
SISTRI, puo' decidere di non procedere
all'installazione delle stesse
apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto, fermo
restando
l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di
effettuazione dei relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma
3,
e' tenuto a
comunicare al SISTRI
ogni variazione da
cui possa
conseguire la possibilita' di
dotare il rispettivo
impianto delle
predette
apparecchiature di monitoraggio.
La comunicazione e'
effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi
dell'evento che
comporta tale variazione.
Art. 11
Informazioni da fornire al SISTRI
1. Gli operatori
iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita'
utilizzando i dispositivi.
La tipologia delle
informazioni che
ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e'
riportata nelle
Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul sito internet
http://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la compilazione
delle Schede SISTRI
sono disponibili sul
sito internet
http://www.sistri.it/.
2. La persona fisica,
cui e' associato il certificato elettronico
contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma
elettronica
ed e' responsabile
della veridicita' dei
dati inseriti mediante
l'utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI sottoscritte
con
firma elettronica.
3. Esclusi i casi
previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di
gestione dei rifiuti non abbia possibilita'
di accesso ai servizi di
rete,elettrica o di connettivita' ad
internet,,
AREA REGISTRO CRONOLOGICO e
sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o
impresa. In
questo caso il delegato dell'impresa di trasporto stampa
due copie
della Scheda SISTRI
- AREA DI MOVIMENTAZIONE e
le consegna al
conducente, che deve indicare data e ora del
conferimento o della
presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal
responsabile
dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo
e l'altra
al conducente, che
la riconsegna al
delegato dell'impresa di
trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro
due giorni
lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla
data e
all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.
Art. 12
Informazioni da fornire al SISTRI -
Procedure di emergenza
1. Nel caso in cui un
soggetto tenuto alla
compilazione della
Scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE si
trovi a non
disporre
temporaneamente dei mezzi informatici necessari a
causa di furto,
perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o
per assenza
di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione
della
Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e' effettuata, per conto
di tale
soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto
alla
compilazione della parte
precedente o successiva
della scheda
medesima.
2. Nel caso di temporanea interruzione
o non funzionamento
del
SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede
SISTRI sono
tenuti ad annotare
le movimentazioni dei
rifiuti su un'apposita
Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal
sito
internet
www.sistri.it, e ad
inserire i dati
relativi alle
movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro
ore dalla
ripresa del funzionamento del SISTRI.
Art. 13
Produttori di rifiuti - disposizioni
specifiche
1. I produttori di
rifiuti iscritti inseriscono
nella Scheda -
SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative
ai rifiuti
prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei
rifiuti
stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.
2. I
soggetti di cui
al precedente comma
1, in caso
di
movimentazione di un rifiuto, devono accedere al SISTRI
per aprire
una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in
caso
di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare
al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si
effettui
l'operazione di movimentazione, salvo
giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda
- SISTRI
AREA REGISTRO CRONOLOGICO.
3. I termini per la
comunicazione al SISTRI
dei dati per la
movimentazione dei rifiuti
di cui al
comma 2 non
si applicano
all'attivita' di microraccolta
di cui all'articolo 193, comma 10, del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, come modificato
dal
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
4. Nel
caso di spedizioni
transfrontaliere
dall'Italia, il
produttore del rifiuto
inserisce nel SISTRI
in formato «pdf»,
portable document
format, il documento
di movimento di
cui al
Regolamento CE n. 1013/2006
relativo alla spedizione
dei rifiuti
effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per
i rifiuti
dell''Elenco verde', l'Allegato VII, del medesimo regolamento.
Art. 14
Particolari tipologie
1. I produttori di
rifiuti pericolosi che non sono inquadrati
in
un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di
rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che
non
aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i
propri dati,
necessari per la
compilazione della Scheda
SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di
trasporto che compila
anche la sezione
del produttore del
rifiuto, inserendo le
informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della
Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal
produttore del rifiuto,
viene consegnata al conducente del mezzo
di trasporto. Una
copia
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il
produttore
del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per cinque anni.
Il gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali
ipotesi
e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti
stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa,
al fine
di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.
In conformita'
al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25
gennaio
2006, n. 29, i
produttori di rifiuti
pericolosi che non
sono
inquadrati in
un'organizzazione di ente
o di impresa
adempiono
all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso
la conservazione, in ordine cronologico, delle
copie della Scheda
SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, relative ai
rifiuti prodotti. I
produttori di
rifiuti non pericolosi
di cui al
presente comma
rimangono tenuti all'obbligo di
cui all'articolo 190
del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice
civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli
enti
produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse
da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g)
del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni,
comunicano i propri
dati, necessari per
la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al
delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del
produttore
del rifiuto, inserendo
le informazioni ricevute
dal produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, firmata
dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente
del mezzo
di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o
smaltimento dei
rifiuti in tale
ipotesi e' tenuto
a stampare e
trasmettere al
produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda
SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare
l'assolvimento della
sua responsabilita'. Le disposizioni
di cui
al presente comma
si
applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che
non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o
di impresa, nonche' al
trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da
un'impresa di
cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3
aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
3. I produttori di
fanghi che destinano gli stessi allo spandimento
in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.
99, stampano
l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al
conducente
del mezzo di trasporto. Il destinatario e' tenuto
a controfirmare,
datare e restituire al produttore dei rifiuti
MOVIMENTAZIONE, al fine
di attestare l'assolvimento della
responsabilita' del produttore del rifiuto per il corretto
recupero
dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al
SISTRI e
chiude la relativa Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE confermando
l'arrivo a destinazione del rifiuto.
4. Nel caso di rifiuti
prodotti in cantieri la cui durata
non sia
superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie
adeguate per
l'accesso al SISTRI,
della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In
tale ipotesi
il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della
Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al conducente,
che deve
indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le
copie sono
firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia
rimane al
responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente,
che la
riconsegna al delegato
dell'impresa di trasporto.
Il delegato
dell'impresa di trasporto accede, entro due
giorni lavorativi, al
SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della
presa
in carico dei rifiuti.
Art. 15
Rifiuti prodotti
da attivita' di
manutenzione e da attivita'
sanitaria - disposizioni
specifiche
1. Nel caso di rifiuti
prodotti da attivita' di manutenzione o da
altra attivita' svolta fuori dalla
sede dell'unita' locale,
SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata dal
delegato della
sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita'
locale che
gestisce l'attivita' manutentiva.
2. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 230, comma 1, del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali
deve essere
effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita',
qualora
dall'attivita' di
manutenzione derivino rifiuti
pericolosi, la
movimentazione dei rifiuti dal luogo di
effettiva produzione alla
sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa effettuata
dal
manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda
SISTRI
- AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet
www.sistri.it,
debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha
effettuato
la manutenzione.
3. Nel caso di
rifiuti pericolosi prodotti
dall'attivita'
del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private,
che erogano
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833, e al
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.
502, e successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in
caso di
rifiuti pericolosi prodotti
presso gli ambulatori
decentrati
dell'azienda
sanitaria di riferimento,
fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica
15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui
ai commi
1 e 2.
Art. 16
Imprese e enti di recupero e smaltimento -
disposizioni specifiche
1. Le imprese e gli enti
che effettuano operazioni di recupero
o
smaltimento di rifiuti
inseriscono le informazioni
relative ai
rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi
dalla presa
in carico dei rifiuti.
Art. 17
Commercianti, intermediari e consorzi -
disposizioni specifiche
1. I commercianti, gli
intermediari e i consorzi inseriscono
nella
Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO le
informazioni relative
alle transazioni effettuate
entro dieci giorni
lavorativi
dall'effettuazione della transazione stessa.
Art. 18
Trasportatori - disposizioni
specifiche
1. Il
trasportatore, in caso
di movimentazione di
rifiuti
pericolosi, deve
accedere al SISTRI
ed inserire i
propri dati
relativi al trasporto
almeno due ore
prima dell'operazione di
movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da
indicare
nella parte annotazioni
della Scheda SISTRI
- AREA
REGISTRO
CRONOLOGICO.
2. I termini per la
comunicazione al SISTRI
dei dati per la
movimentazione dei rifiuti
di cui al
comma 1 non
si applicano
all'attivita' di microraccolta
di cui all'articolo 193, comma 10, del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, come modificato
dal
decreto legislativo 3
dicembre 2010, n.
205 e successive
modificazioni, nonche' all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti
da attivita' di manutenzione di cui
all'articolo 15, commi 1
e 2,
qualora i rifiuti
siano trasportati direttamente
all'impianto di
recupero o smaltimento
dal soggetto che
ha effettuato la
manutenzione, fermo restando
l'obbligo per il
trasportatore di
compilare
movimentazione dei rifiuti.
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai trasportatori
prima della movimentazione dei rifiuti stessi.
4. Durante il trasporto
i rifiuti sono accompagnati
dalla copia
cartacea della
Scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE relativa
ai
rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al
momento
della presa in
carico dei rifiuti
da parte del
conducente
dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata elettronicamente dal
produttore dei rifiuti
e dall'impresa di
trasporto dei rifiuti,
costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto
di
cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n.
286, ed al decreto interministeriale 30 giugno
2009, n. 554.
Ove
necessario sulla base
della normativa vigente,
i rifiuti sono
accompagnati da copia del certificato analitico che ne
identifica le
caratteristiche, che il produttore dei
rifiuti allega in
formato
«pdf», portable document
format, alla Scheda
SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE.
5. Nel
caso in cui il rifiuto
venga respinto o
accettato
parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto
dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto
deve
essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda
SISTRI -
AREA
MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata
elettronicamente
e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.
Qualora
i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano
avviati a
cura del produttore del rifiuto direttamente ad altro
impianto, il
produttore medesimo
annota sulla Scheda
SISTRI - AREA
REGISTRO
CRONOLOGICO i dati relativi al carico del rifiuto
non accettato e
apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il
nuovo
destinatario.
6. Nel caso di trasporto
marittimo di rifiuti,
l'armatore o il
noleggiatore che effettuano
il trasporto possono
delegare gli
adempimenti di cui
al presente regolamento
al raccomandatario
marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.
raccomandatario consegna al comandante della
nave la copia
della
Scheda SISTRI -
AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente
compilata. Il
comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della
copia
della Scheda SISTRI
- AREA MOVIMENTAZIONE al
raccomandatario
rappresentante l'armatore
o il noleggiatore
presso il porto
di
destinazione.
7. Nel caso di trasporto
intermodale di rifiuti, le attivita' di
carico e scarico, di trasbordo, nonche'
le soste tecniche all'interno
dei porti e degli scali ferroviari, degli
interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci devono
essere effettuate nel piu'
breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro
giorni.
Art. 19
Impianti di
recupero e di
smaltimento di rifiuti
urbani -
disposizioni specifiche
1. Gli impianti di
recupero o di smaltimento dei
rifiuti urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70,
tramite la compilazione della
Scheda SISTRI -
AREA
REGISTROCRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti
urbani in
uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in
regime
di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva
R13 e/o
deposito preliminare
D15, effettuata da
soggetti iscritti nella
categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.
406, il
gestore di tali
impianti compila
MOVIMENTAZIONE, ne stampa
una copia e
la consegna, firmata,
all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna
il trasporto dei
rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di
destinazione.
2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita'
del gestore
dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.
Art. 20
Responsabilita'
del produttore dei rifiuti
1. La responsabilita' del produttore dei rifiuti per
il corretto
recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito
dell'invio
da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli
automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di accettazione
dei
rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o
smaltimento.
Art. 21
Obblighi generali di comunicazione
al SISTRI
cessazione dell'attivita' per il
cui esercizio e'
obbligatorio
l'utilizzo dei dispositivi,
ovvero di estinzione
dei soggetti
giuridici ai quali
tali dispositivi sono
stati consegnati, a
qualsiasi causa tale estinzione
sia imputabile, ivi
incluse le
ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso
di chiusura di
un'unita' locale, gli
operatori iscritti devono
comunicare via
telefax al SISTRI il verificarsi di uno
dei predetti eventi,
non
oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle
imprese
dell'evento, e provvedere, nei successivi dieci
giorni lavorativi,
alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi
uffici presso i
quali e' stato
effettuato il ritiro
e alla restituzione
del
dispositivo black box ad
una delle officine
autorizzate
all'installazione.
2. La procedura di cui
al comma 1 si applica anche
nel caso di
cessione
dell'azienda o del
ramo d'azienda aventi
ad oggetto
l'esercizio delle attivita' per le
quali e' obbligatorio l'uso
dei
dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente
dell'azienda o
del ramo d'azienda dovra' iscriversi
al SISTRI entro
dieci giorni
dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di
cessione
dell'azienda o del
ramo di azienda
e provvedere al
ritiro dei
dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.
di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo
USB
provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione
presso il
Registro delle imprese
eventualmente dovuta, ad
effettuare le
necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo
all'apposita
area del sito internet http://www.sistri.it/.
4. Eventuali variazioni
delle persone fisiche
individuate quali
delegati per le procedure
di cui al
presente regolamento devono
essere comunicate al
SISTRI, che emette
un nuovo certificato
elettronico. Il dispositivo
contenente il nuovo
certificato
elettronico e' ritirato secondo la procedura indicata
nell'Allegato
IA.
5. Per i trasportatori
di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1,
2 e 3, nonche' le variazioni relative
ai veicoli a
motore, sono
comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell'Albo
nazionale gestori ambientali successivamente all'autorizzazione, da
parte dello stesso
Albo, delle variazioni
medesime. Resta fermo
l'obbligo per l'operatore di
provvedere all'eventuale integrazione
dei contributi di cui all'articolo 7.
Art. 22
Modalita' operative semplificate
tramite associazioni imprenditoriali
1. Nelle modalita' e nei termini stabiliti dal presente
articolo,
possono adempiere
agli obblighi di
cui al presente
regolamento
tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative
sul piano nazionale o societa' di
servizi di diretta emanazione delle
stesse:
a) le imprese e gli enti
che raccolgono e
trasportano i propri
rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212,
comma 8, del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) i soggetti la
cui produzione annua
non eccede le
quattro
tonnellate di
rifiuti pericolosi, ivi
compresi gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
c) i
soggetti la cui
produzione annua non
eccede le venti
tonnellate di rifiuti non pericolosi; e
d) i soggetti di cui
all'articolo 4.
SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare o
incaricare
le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale,
o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse, prescelte.
La delega, scritta in carta semplice secondo il modello
disponibile
sul sito internet
http://www.sistri.it/, e' firmata
dal
rappresentante legale del soggetto delegante; la firma
deve essere
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al
comma
1 attesta, tramite
una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di
notorieta' di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n.
445, di aver
incaricato, indicandone la
denominazione, un'associazione
imprenditoriale
rappresentativa sul
piano nazionale, o una societa' di
servizi di diretta
emanazione
della stessa, per l'adempimento degli obblighi di
cui al presente
regolamento. Nelle ipotesi
di cui al
presente articolo, le
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale,
o
societa' di servizi di
diretta emanazione delle stesse, sono tenute a
iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.
3. Le
associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale delegate, o societa' di
servizi di diretta emanazione delle
stesse, provvedono alla
compilazione della Scheda
SISTRI - AREA
REGISTRO CRONOLOGICO e
delle singole Schede
SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE. La responsabilita'
delle informazioni inserite
nel
SISTRI rimane a
carico del soggetto
di cui al
comma 1. La
compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO
CRONOLOGICO avviene
con cadenza mensile, e
comunque prima della
movimentazione dei
rifiuti. Per i produttori
di rifiuti pericolosi
fino a duecento
chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda SISTRI
-
AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e
comunque
prima della movimentazione dei rifiuti.
4.
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate
per almeno tre
anni
presso la sede
del soggetto di
cui al comma
1 e tenuti
a
disposizione, su supporto
informatico o in
copia cartacea,
dell'autorita' di controllo che ne
faccia richiesta.
5. Fermo restando
quanto previsto ai
commi 3 e
4, qualora i
soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie
adeguate per
l'accesso al SISTRI, la
movimentazione dei rifiuti
prodotti e'
effettuata con la seguente procedura: il
delegato dell'impresa di
trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE
e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della
presa
in carico dei rifiuti. Le
copie sono firmate
dal produttore dei
rifiuti. Una copia rimane al produttore del
rifiuto e l'altra
al
conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto.
Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed
inserisce i
dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei
rifiuti.
Art. 23
Modalita' operativa semplificata tramite
gestore del servizio
di
raccolta o piattaforma di
conferimento
1. I
produttori che conferiscono
i propri rifiuti,
previa
convenzione, al servizio pubblico di raccolta o
ad altro circuito
organizzato di raccolta possono adempiere agli obblighi
di cui al
presente
regolamento,
rispettivamente, tramite il
gestore del
servizio pubblico di
raccolta oppure tramite
il gestore della
piattaforma di conferimento.
2. Nell'ipotesi di cui
al precedente comma 1, il centro di raccolta
del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono
tenuti a
iscriversi al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma. I
produttori di rifiuti
di cui al
comma 1 rimangono
tenuti
all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora il trasporto
dei rifiuti dal luogo
di produzione al
centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga
effettuato dai
soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, i produttori
comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di
trasporto
che compila anche la sezione del produttore del rifiuto,
inserendo le
informazioni ricevute dal produttore del rifiuto stesso;
una copia
della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal
produttore del
rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto,
che
provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta
o della piattaforma di conferimento.
4. Nelle ipotesi di cui
al presente articolo, l'ente o impresa
che
raccoglie e trasporta
i propri rifiuti
non pericolosi di cui
all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni, ai fini
della movimentazione dei
rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o
piattaforma
di conferimento, richiede preventivamente al delegato del
centro o
piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede SISTRI
-
AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet
www.sistri.it.
Il delegato del centro di
raccolta o piattaforma
di conferimento
consegna le copie richieste, debitamente numerate e
compilate con i
riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti.
Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali Schede SISTRI -
AREA
MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del rifiuto,
che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma
di conferimento; il delegato accede al SISTRI ed
inserisce i dati
delle singole Schede SISTRI.
5. Nei casi di cui al
presente articolo, la responsabilita' del
produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa
in carico
dei rifiuti da parte
del centro di
raccolta o piattaforma
di
conferimento.
Art. 24
Trasmissione dei dati al Catasto
dei rifiuti, all'Albo
nazionale
gestori ambientali e al
SITRA
1. Il SISTRI
e' interconnesso telematicamente al
Catasto dei
rifiuti di cui all'articolo 189
del decreto legislativo
3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo
le modalita' di
interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come
definiti dal
Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica
amministrazione
(CNIPA).
2. La tipologia dei dati
di cui al comma 1, i tempi e gli
standard
per la trasmissione
degli stessi sono
definiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e
del mare, sentito
l'Istituto superiore
per la protezione
e la ricerca
ambientale
(ISPRA).
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle
iscrizioni di
sua competenza e riceve a sua
volta, dal SISTRI,
le informazioni
attinenti al trasporto
dei rifiuti, attraverso
l'interconnessione
diretta tra i sistemi informativi.
4. La tipologia dei dati
di cui al comma 3, i tempi e gli
standard
per la trasmissione
degli stessi sono
definiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il
Comitato nazionale dell'Albo.
5. Il SISTRI e'
interconnesso telematicamente con il
sistema di
tracciabilita' di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge
6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla
legge
30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si
provvede ai
sensi del predetto articolo.
Art. 25
Disponibilita'
dei dati da parte delle autorita' di controllo
1. Le informazioni
detenute dal SISTRI sono rese
disponibili agli
organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli
illeciti
in violazione della normativa in
materia di rifiuti
nonche'
alla
repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei
rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalita' da
definirsi mediante uno o piu' accordi
tra il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.
2. Il Catasto dei
rifiuti assicura le informazioni
necessarie per
lo svolgimento delle
proprie funzioni di
controllo alle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute
a
rendere disponibili tali dati alle province.
Art. 26
Catasto dei rifiuti
189, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e
successive
modificazioni, per via
informatica attraverso la
costituzione e la gestione del Catasto telematico
interconnesso su
rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:
a) una banca dati anagrafica
ed una banca
dati contenente le
informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti
trasmesse dal
SISTRI attraverso l'interconnessione diretta
secondo le modalita'
previste dal comma 2 dell'articolo 24;
b) una
banca dati contenente
le informazioni relative
alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli
208, 209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni. A tal
fine le amministrazioni
autorizzanti
comunicano all'ISPRA, subito
dopo il rilascio
dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale
dell'ente o
impresa autorizzata, l'attivita' per
la quale viene
rilasciata
l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, le
quantita' autorizzate, la
scadenza
dell'autorizzazione e
successivamente segnalano ogni variazione delle predette
informazioni
che intervenga nel corso della validita'
dell'autorizzazione stessa;
c) una banca dati
relativa alle iscrizioni
all'Albo nazionale
gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, aggiornati
attraverso interconnessione diretta;
d) una
banca dati contenente
le informazioni afferenti
alla
tracciabilita' dei rifiuti
nella Regione Campania di cui all'articolo
5, integrata dalle
previsioni contenute negli
atti ordinativi
adottati nel corso della fase emergenziale.
predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della
trasmissione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
dei dati necessari per
le Comunicazioni alla
Commissione europea
previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in
materia di
rifiuti.
Art. 27
Comitato di vigilanza e
controllo
1. Al
fine di garantire
il monitoraggio del
SISTRI e la
partecipazione dei
rappresentanti delle categorie
interessate al
medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il
bilancio
dello Stato ne' compensi o indennizzi per i componenti, un
Comitato
di vigilanza e controllo, composto da quindici membri,
esperti nella
materia, nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro
dell'ambiente della tutela del
territorio e
del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;
b) uno da ISPRA;
c) uno da Unioncamere;
d) dieci
dalle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative dei produttori,
trasportatori, recuperatori e
smaltitori di rifiuti.
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Entro il termine di
cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
del 17 dicembre 2009
e successive modifiche
e integrazioni, i
produttori di
rifiuti e le
imprese e gli
enti che effettuano
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che
erano tenuti
alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
di
cui alla legge 25
gennaio 1994, n.
70, comunicano al
SISTRI,
compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti
informazioni, sulla
base dei dati inseriti nel
registro di carico
e scarico di cui
all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e
successive modificazioni:
a) il quantitativo
totale di rifiuti
annotati in carico
sul
registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun
codice CER, il
quantitativo totale annotato
in
scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di
recupero
e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei
rifiuti
effettuate;
d) per ciascun codice
CER, il quantitativo totale che risulta
in
giacenza.
2. Al fine di garantire
l'adempimento degli obblighi di legge e
la
verifica della piena funzionalita' del
SISTRI, fino al termine di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare
del 17 dicembre
2009 e
successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli
3, 4 e 5 rimangono comunque
tenuti agli adempimenti
di cui agli
articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
e
successive modificazioni.
3. Dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento cessano
di produrre effetti i decreti
del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009
e successive
modifiche e integrazioni, ad esclusione dei
soli termini indicati
all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15 febbraio
2010, del 9 luglio
2010, del 28
settembre 2010 e
del 22 dicembre
2010 citati in
preambolo.
Il presente regolamento,
munito del sigillo dello
Stato, sara'
inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 2011
Il Ministro:
Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 72
Allegati
omissis
FINE TESTO